L'istruzione parentale nasce dagli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana. Le norme generali poste dall’articolo 33 in particolare rappresentano i limiti di riferimento per lo sviluppo della persona e della vita in società. I parametri vengono indicati nella Raccomandazione del 18/12/2006 del Consiglio dell’Unione Europea, declinati a livello nazionale nelle “Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012” (e successive implementazioni).
In questi documenti è stato introdotto il concetto di "competenza chiave" e l’insieme delle otto competenze individuate rappresentano "un orizzonte di riferimento verso cui tendere", per “il pieno sviluppo della persona umana”: questo orizzonte è alla base delle Indicazioni Nazionali. Qui, nel capitolo "Valutazione" si leggono le designazioni per quanto riguarda l’ambito di riferimento; come anche nel Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, all’articolo 1.
Questo articolo, in parallelo con quanto scritto nelle Indicazioni Nazionali, sottolinea quanto sia importante personalizzare il percorso di istruzione. Per alcune famiglie, l’istruzione parentale rappresenta proprio la personalizzazione del percorso dei figli; ci impegniamo soprattutto a fornire ai nostri figli gli strumenti ed il contesto adatto alla loro istruzione.
Siamo pienamente consapevoli che lo Stato abbia l’importante compito di vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e che i dirigenti scolastici abbiano il dovere di accertarsi che si stia svolgendo un’attività di apprendimento in cui il ragazzo è il soggetto attivo. L’accertamento, però, come attestato anche dalle Indicazioni Nazionali, verte “sul processo formativo e sui risultati dell’apprendimento”, non sulle nozioni o sui contenuti.
L’introduzione della parola “esame" nel Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha reso ancora più fumoso a mio parere il compito di vigilanza da parte dei Dirigenti Scolastici.
I ragazzi in istruzione parentale non possono essere definiti alunni o studenti, non frequentando alcuna scuola, perciò non fanno parte di una classe propriamente detta; risulta incongruente il concetto di “passaggio alla classe successiva”, a meno che la famiglia richieda la validazione per rientrare nel circuito scolastico e, quindi, serva un documento che formalizzi il percorso del ragazzo, attestandone l’idoneità o la sua assenza, nei confronti della classe di età per cui si richiede.
Infatti, andando a leggere le norme pregresse e tuttora attive, il Decreto Ministeriale, del 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 7, la Nota, del 31 gennaio 2006, n. 777, come anche il Decreto Ministeriale del 8 febbraio 2021 n.5, passano attraverso la stessa interpretazione.
Bisogna aggiungere anche a corollario che il fatto di fare “richiesta” di idoneità agli occhi della legge ne fa decadere l’obbligatorietà: se un atto è obbligatorio, non c’è necessità che io lo richieda, ma comprendo che questa richiesta può essere fatta anche in scuole diverse da quella di riferimento, quindi comprendo l’intenzione del legislatore.
Ad ogni modo, la norma stessa (Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017), all’articolo 1, parla della valutazione come di un accertamento del processo di formazione e, dovendo argomentare la norma, il 10 Ottobre 2017, è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 1865, che chiarisce il margine di movimento della commissione d’esame.
Attraverso il Decreto Legislativo, del 19 febbraio 2004, n. 59, la Circolare, del 3 dicembre 2004, n. 85 e la successiva Circolare, del 10 novembre 2005, n. 84, in accordo con le Indicazioni Nazionali del 2012, anche la scuola ha iniziato ad adottare, come strumento per la certificazione degli obiettivi, il portfolio, dato che “raccoglie ordinatamente e stabilmente le documentazioni più significative del percorso scolastico dell’alunno, registrandone esiti e modalità di svolgimento del suo processo formativo […] per tracciare la sua “storia” e per offrirsi in ogni momento a supporto di analisi ragionate e condivise dei risultati ottenuti per i docenti, per l’alunno e per i suoi genitori”.
Il percorso di istruzione, che stiamo portando avanti con i nostri figli, è di tipo non formale e informale, come da definizioni del D.L. del 16 gennaio 2013, n. 13; non risulta plausibile quindi adoperare come modalità di accertamento quella formale, perché non rispetterebbe le direttive delle Indicazioni Nazionali. Sarebbe come valutare un pesce per la sua abilità di arrampicarsi sugli alberi.
Ad avvalorare questa affermazione, richiamo anche una sentenza del Tribunale di Pescara del 24 luglio 2018, proprio in merito all’esame di idoneità; in quell’occasione il giudice, ha argomentato così la sua decisione: “[...]l’esame di idoneità e l’istruzione parentale sono due categorie diverse e perciò non necessariamente interconnesse una all’altra: il fatto di non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione. Perciò non è reato. L’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori.”
Alla luce di questo approfondimento, credo si possa convenire sull’adeguatezza di modalità di accertamento non formali, quali ad esempio il portfolio, il colloquio e l'elaborato, per adempiere alla vigilanza, in quanto verifica organica del percorso di istruzione scelto e come forma evoluta dell’esame scolastico standard (formale), di cui all’art. 23 del D. L. 62/2017. A sostegno di ciò, so che il portfolio, ad esempio, viene usato anche in istruzione domiciliare, altra situazione in cui il percorso di apprendimento avviene, almeno in parte, fuori dal contesto scolastico.
Ulteriori approfondimenti:
Note dal testo:
1 - "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. [...]"